PEI e GLO: Le Nuove Regole Dopo il Decreto Scuola

Il panorama dell’inclusione scolastica si rinnova con l’introduzione di novità normative fondamentali definite dal Decreto Scuola (D.L. 170/2026), che va a modificare aspetti cruciali del D.Lgs. 66/2017 e della Legge 104/1992. L’obiettivo primario di questa riforma è garantire certezza nelle tempistiche, continuità didattica per gli alunni con disabilità e una riduzione dei blocchi burocratici nell’operatività del GLO.

Nuove iscrizioni e nuove certificazioni: la scadenza del 15 ottobre

Per le nuove iscrizioni o per i casi di prima certificazione, la norma fissa paletti cronologici ben precisi:

  • PEI Provvisorio: deve essere predisposto entro il mese di giugno.

  • PEI Definitivo: va approvato entro e non oltre il 15 ottobre.

Questa scadenza certa offre la garanzia di una tempestiva definizione del documento di inclusione, permettendo al gruppo di lavoro di operare entro parametri normativi chiari (D.L. 170/2026, art. 1, modifica dell’art. 7, comma 2, lett. g, del D.Lgs. 66/2017).

Alunni già frequentanti nella stessa scuola

Per gli studenti già iscritti e frequentanti il medesimo istituto:

  • Il PEI definitivo viene redatto entro il mese di giugno.

  • Nelle prime due settimane di ottobre sono consentiti aggiustamenti, integrazioni e aggiornamenti al documento.

  • La progettazione per l’anno scolastico successivo viene anticipata alla fine dell’anno in corso, garantendo tempestività nell’organizzazione.

Ore di sostegno: cambia il ruolo del PEI

Con l’introduzione della nuova lett. d-bis dell’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 66/2017, la determinazione delle ore di sostegno non è più considerata una semplice proposta preliminare.

Il PEI definisce, attraverso un’adeguata e rigorosa motivazione, il numero esatto di ore di sostegno da assegnare alla classe. Tale quantificazione deve essere strettamente correlata ed effettivamente proporzionata ai reali bisogni dell’alunno.

Continuità delle risorse da un anno all’altro

Il Decreto pone forte accento sulla continuità del percorso educativo dell’alunno:

  • Viene prevista una valutazione prioritaria del mantenimento delle ore attribuite nell’anno precedente.

  • Fatte salve le esigenze legate all’assegnazione dell’organico e le variazioni della condizione individualizzata dell’alunno (che possono richiedere una riconsiderazione del fabbisogno), la priorità resta la stabilità delle risorse educative e didattiche.

Operatività del GLO anche in caso di assenze

Per evitare lo stallo dei lavori amministrativi e didattici, la riforma modifica l’art. 15 della Legge 104/1992:

  • Il PEI può essere formalmente approvato anche qualora una delle componenti regolarmente convocate risulti assente.

  • La disposizione scatta quando l’assenza rischia di compromettere il rispetto dei termini di adozione del documento.

  • Questo meccanismo snellisce la burocrazia ed evita paralisi operative nel percorso di inclusione degli studenti.

Punti chiave in sintesi

  • PEI entro giugno per gli alunni già frequentanti.

  • Termine del 15 ottobre per nuove iscrizioni e nuove certificazioni.

  • Ore di sostegno definite e motivate direttamente all’interno del PEI.

  • Maggiore continuità nell’assegnazione delle risorse da un anno scolastico all’altro.

  • GLO operativo e valido anche in presenza di componenti assenti, purché regolarmente convocati.