Il quadro normativo riguardante la gestione delle supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche ha subito un importante aggiornamento con l’entrata in vigore della Legge 30 dicembre 2025, n. 199. Le nuove indicazioni operative chiariscono come i Dirigenti Scolastici debbano gestire le assenze del personale docente, introducendo una distinzione netta tra i diversi ordini di scuola.
L’obiettivo della riforma è ottimizzare l’uso dell’Organico dell’Autonomia e garantire una gestione più efficiente delle risorse interne.
1. Scuole Secondarie: scatta l’obbligo di copertura interna
La novità principale riguarda le scuole secondarie di primo e secondo grado. La nuova normativa stabilisce un vincolo preciso per i Dirigenti Scolastici:
- L’Obbligo: Per le assenze dei docenti su posto comune fino a 10 giorni, è obbligatorio utilizzare il personale dell’organico dell’autonomia già presente a scuola.
- La Deroga: Tale obbligo può essere derogato esclusivamente in presenza di motivate esigenze di natura didattica.
- Natura della norma: La sostituzione interna non è più una facoltà, ma un dovere organizzativo che rende il ricorso a supplenti esterni una scelta residuale.
2. Scuola Primaria e Sostegno: la facoltà dei Dirigenti
Per quanto riguarda la scuola primaria e i posti di sostegno, il legislatore ha previsto un regime differente, caratterizzato da una maggiore flessibilità:
- La Facoltà: In questi casi, il Dirigente Scolastico può (ma non è espressamente obbligato) coprire le supplenze fino a 10 giorni con il personale dell’organico dell’autonomia.
- Verifica Risorse Interne: Resta comunque fermo il principio generale secondo cui, prima di conferire supplenze brevi a personale esterno, l’amministrazione deve verificare la possibilità di sostituire l’assente con docenti già in servizio, anche sfruttando la flessibilità dell’orario didattico.





















